PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Requisiti soggettivi di accesso).

      1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza in Italia da almeno due anni;

          b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

          c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5;

          d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

      2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.
      3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle direzioni provinciali del lavoro. L'Ufficio è istituito con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 2.
(Importo del reddito
sociale minimo).

      1. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è di 8 mila euro.
      2. L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

Art. 3.
(Calcolo ai fini pensionistici
del reddito sociale minimo).

      1. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Rivalutazione del reddito
sociale minimo).

      1. L'importo del reddito sociale minimo indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

Art. 5.
(Riduzione del reddito
sociale minimo).

      1. L'importo indicato all'articolo 2, comma 1, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

 

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Capo II
SANZIONI

Art. 6.
(Sanzioni amministrative).

      1. Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, è soggetto a una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, pari all'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Art. 7.
(Decadenza).

      1. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
(Tariffe sociali nei servizi essenziali).

      1. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo, anche nell'ipotesi di riduzione di cui all'articolo 5, è prevista la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e al servizio sanitario, nonché l'esclusione di ogni onere per l'iscrizione e la partecipazione a corsi e ad esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.

 

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      2. È previsto altresì per gli stessi soggetti il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale per l'utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stabilito con apposita legge regionale.
      4. I benefìci previsti dal presente articolo si applicano anche ai soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché ai componenti di nuclei familiari compresi nei limiti di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura finanziaria relativa al primo anno di attuazione della presente legge, si provvede mediante istituzione di una imposta straordinaria, denominata «labor tax», consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.
      2. Alla copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

          a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti

 

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ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 129.114 euro, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 129.114 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

          b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;

          c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

          d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e con previsione di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;

          e) l'istituzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore aggiunto dei relativi beni, prodotti o servizi.